Covid: il 24 giugno la Corte Costituzionale mette il punto ai conflitti tra Stato e Regioni sulla gestione della pandemia

Consulta chiamata dal Codacons a dire con chiarezza a chi, tra Stato e Regioni, spetta decidere sulle fasi 2 e 3 Covid punto Corte Costituzionale Stato Regioni 

Covid punto Corte Costituzionale Stato Regioni Il 24 giugno la Corte Costituzionale metterà il punto allo scontro tra Stato e Regioni in merito alla gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza coronavirus. La Consulta si pronuncerà infatti sul ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dal Codacons contro quelle amministrazioni regionali (Veneto, Lombardia, Calabria) che hanno adottato provvedimenti in contrasto con le disposizioni dello Stato relativamente alle misure da applicare sul territorio a tutela della salute dei cittadini. Covid punto Corte Costituzionale Stato Regioni 

La Corte dovrà cioè definire in modo chiaro e inequivocabile a chi spetti decidere sulle emergenze sanitarie e sulle relative misure da adottare sul territorio.

Di seguito il testo della memoria difensiva Codacons presentata alla Consulta dagli avv.ti Carlo Rienzi, Guglielmo Saporito e Gino Giuliano:

Il conflitto generato dal Covid non solo e’ notorio ed ammesso dalle Regioni costituitesi, ma e’ anche gia’ emerso in sede giurisdizionale, sotto piu’ aspetti: il piu’ recente vede attiva la magistratura penale, che appare priva di una effettiva possibilita’ di sindacato, pur convocando esponenti del Governo. Poco prima, frettolosamente ed impropriamente lo stesso Governo si era rivolto alla magistratura amministrativa, ottenendo sbrigativi risultati.

Ed e’ proprio tale disordine che spiega l’assenza, nel presente giudizio, della difesa della Presidenza del Consiglio: quasi con iattanza, il Governo non dedica alcuno sforzo alla corretta lettura della situazione.

Ma. come si e’ detto, l’assenza in giudizio dell’Amministrazione centrale si comprende tenendo presente che in piu’ occasioni il Governo centrale ha scelto la via della giustizia amministrativa in luogo del conflitto, aggirando e sostanzialmente eludendo non solo l’art. 134 ma anche l’articolo 120 co. 2 della Carta costituzionale.

Avviene cosi’ che il conflitto non e’ oggi accettato proprio dal contraddittore principale, snobbando la situazione e sottovalutando la potenzialita’ di una verifica costituzionale dei poteri […]

Il “tono costituzionale” che sarebbe finora mancato nel conflitto, e’ un parametro sintetizzabile come prospettazione leggera ed “educata” di un’invasione: il tutto come avviene nella constatazione amichevole di un incidente automobilistico, senza strepiti perche’ tanto “nessuno si e’ fatto male”.

Se si e’ solo blandamente prospettata la lesione di prerogative costituzionali del soggetto ricorrente, se il tono costituzionale e’ rimasto lieve e non acceso, della questione se ne puo’ occupare il giudice amministrativo locale. Il principio del “lieve tono costituzionale” e’ presente in piu’ sentenze della Corte (259 del 2019, 260 e 104 del 2016, 22 del 2020), stride tuttavia con il conflitto sui provvedimenti COVID, che interferiscono con piu’ diritti fondamentali, e quindi avrebbero dovuto essere esaminati dai giudici dell’alta Corte.

Si tratta infatti di diritti di liberta’, circolazione, sanita’, da calibrare con i principi di sussidiariteta’, leale collaborazione, precauzione, proporzionalita’. Il tutto poi senza contare il potere di sostituzione ex art. 120 co. 2 Cost., previsto specificamente per i casi di pericolo per l’incolumita’ e di tutela dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali.

Su questi temi, non e’ sufficiente un controllo locale, affidato alla magistratura che ordinariamente si occupa dei poteri contingibili e urgenti, ma a livello esclusivamente locale.

L’attuale scenario non riguarda isolate applicazioni dell’art. 32 della legge n. 833 del 1978 (poteri di ordinanza) in occasionale contrasto con l’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020 (Covid), ma smuove dalle radici il principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 1, Cost., con problemi di competenza, gerarchia e “cedevolezza” del soggetto sottordinato […]

La ricorrente è consapevole della pronuncia di questa Corte che ha dichiarato che legittimati a partecipare al giudizio per conflitto di attribuzioni possano essere solo Stato e Regioni (Corte Cost. 305/2011). Ma tale pronuncia si inseriva in un contesto “ordinario” in cui le consacrate regole in punto di legittimità non avevano ragione di essere disattese. La pandemia, l’emergenza costituzionale, il conflitto tra i vari enti territoriali, sono invece tutte situazioni eccezionali che devono portare alla rimeditazione delle regole, rigide, che presiedono al giudizio per conflitto di attribuzioni. Cio’ soprattutto alla luce del fatto, che proprio in situazioni emergenziali deve consentirsi un’azione popolare quando l’inerzia di un organo – nella specie lo Stato – può avere ripercussioni sui delicati equilibri pubblici”.

Fonte Codacons

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